Art. 1.

      1. È istituita, con sede in Roma, l'Accademia del doppiaggio, di seguito denominata «Accademia». L'Accademia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza e alla tutela del Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. L'Accademia ha il compito della formazione professionale e dell'addestramento pratico degli elementi artistici, tecnici e direttivi che concorrono alla produzione cinematografica in qualità di attori doppiatori.
      3. L'Accademia ha lo scopo di promuovere e dare incremento agli studi, alle ricerche e alle esperienze nel campo del doppiaggio anche mediante pubblicazioni e la formazione di banche dati pubbliche e di archivi, al fine di elevare e diffondere la cultura cinematografica per il miglioramento della produzione nazionale e per la salvaguardia della lingua e della cultura italiane.
      4. Per la realizzazione dei compiti e degli scopi di cui ai commi 2 e 3, l'Accademia provvede all'organizzazione e al funzionamento di adeguati centri sperimentali di doppiaggio, con annessi laboratori e teatri di posa e corsi teorico-pratici, per la frequenza dei quali possono essere assegnate borse di studio.
      5. La durata del corso accademico è stabilita in tre anni con i seguenti insegnamenti fondamentali:

          a) lingua e letteratura italiane;

          b) due lingue straniere, di cui almeno una del ceppo latino;

          c) diritto civile;

          d) diritto delle telecomunicazioni;

          e) diritto internazionale pubblico e privato;

 

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          f) diritto d'autore;

          g) storia del cinema;

          h) storia del teatro;

          i) organizzazione del doppiaggio;

          l) recitazione e dizione.

      6. Fermi restando gli insegnamenti indicati al comma 5, il programma di insegnamento, la sua articolazione e i particolari requisiti per l'ammissione sono adottati con regolamento, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      7. Sono altresì adottate con regolamento, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

          a) le norme di accesso all'Accademia;

          b) le norme relative all'assunzione e allo stato giuridico ed economico del personale, alla dotazione organica e al trattamento di quiescenza del personale medesimo.

      8. Per la copertura delle vacanze di organico si provvede mediante le procedure di cui al capo III del titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
      9. L'Accademia rilascia, al termine degli studi, il titolo di «esperto nella disciplina del doppiaggio».